Affitti brevi, adeguamento Antincendio per le Case Vacanze: i Kit “tutto compreso”


ATTENZIONE: dal 1° settembre '24 è scattato l'obbligo di esporre il CIN e di dotarsi dei dispositivi antincendio (estintore/i e rilevatore/i)! ...Chi non si adegua (anche i privati!) rischia una multa fino a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata (art. 13-ter, comma 9 Legge 191 15-12-2023).


Dal prossimo 1 settembre 2024 scatta l’obbligo per gli affitti brevi di avere il Codice Identificativo Nazionale, il CIN.

Dopo la pubblicazione del Decreto Anticipi, D.L. n. 145/2023 del 18 ottobre coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191, è arrivata l’intesa Stato-Regioni in merito alla banca dati nazionali.

L’obiettivo del governo è partire dopo l’estate il 1 settembre, con la pubblicazione del decreto e l’effettiva entrata in attività della piattaforma nazionale per l’assegnazione del CIN.
Da allora scatteranno i 60 giorni per la piena entrata in vigore e la successiva applicazione delle sanzioni previste dal decreto Anticipi. Ecco cosa cambia e cosa bisogna fare per rispettare l’obbligo per gli affitti brevi.

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è nato per sostituire il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.
Sarà rilasciato mediante una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, presentando una specifica richiesta da parte del locatore, con i dati catastali e i requisiti di sicurezza di cui deve dotare l’unità immobiliare.
Sul sito sarà disponibile un modulo da compilare online, a cui allegare la documentazione richiesta.

Dopo aver ricevuto la pratica, il Ministero verificherà la conformità dell’immobile e assegnerà quindi il CIN e lo registrerà nella banca dati nazionale. Quando entra in vigore il codice CIN?
Come già detto sopra, sarà introdotto il prossimo settembre 2024 ed entrerà in vigore dopo 60 giorni, intorno quindi a novembre.

L’obbligo del Codice CIN si applica agli immobili destinati ad affitti brevi a finalità turistiche.
Sorge l’obbligo di esporre il Codice CIN all’esterno della struttura per affitti brevi e su ogni annuncio online, sia su portali dedicati che su qualsiasi sito web dove la struttura viene pubblicizzata.

Differenze tra CIN e CIR
Il CIN non va confuso con il Codice Identificativo Regionale (CIR), già impiegato in alcune regioni italiane per la disciplina degli affitti brevi.
Quindi il CIR era limitato a specifiche aree geografiche e gestito a livello regionale.
Il CIN invece rappresenta l’unificazione del sistema di identificazione in tutto il Paese.
La transizione dal CIR al CIN creerà uno standard per il processo di registrazione e controllo delle strutture ricettive, semplificando in questo modo le procedure sia per i proprietari di strutture che per le autorità.

Quali sono le sanzioni se non si ha il CIN?
Per la mancanza del CIN il proprietario rischia di andare incontro a sanzioni importanti, che vanno da multe pecuniarie fino alla sospensione dell’attività ricettiva.

Ecco le principali misure: le strutture sprovviste di CIN vanno incontro a multe tra gli 800 e gli 8.000 euro; la mancata esposizione del Codice porta al rischio di sanzione economica compresa tra 500 e 5.000 euro; il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti per il rilascio del codice CIN è punibile con sanzion tra i 600 e i 6.000 euro.

Inoltre, in caso di recidiva e di accumulo di violazione delle disposizioni, si può arrivare fino alla sospensione dell’attività ricettiva.


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